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Art. 346 Codice Civile — Sezione Prima Civile

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Liquidazione Giudiziale: no atto notarile per la domanda
Un socio di maggioranza ha impugnato la sentenza che apriva la liquidazione giudiziale della sua società, sostenendo che la domanda dell'amministratore fosse formalmente invalida e costituisse un abuso del processo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un importante principio: la domanda di liquidazione giudiziale, a differenza di altri strumenti di regolazione della crisi, non necessita di verbale notarile. È sufficiente che sia sottoscritta dal legale rappresentante. Inoltre, ha chiarito che il socio non può eccepire l'abuso del processo per bloccare la procedura se lo stato di insolvenza è accertato.
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Notifica liquidazione giudiziale: PEC e sede legale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26370/2025, ha rigettato il ricorso dell'ex liquidatore di una S.r.l. avverso la dichiarazione di liquidazione giudiziale. La Corte ha confermato due principi fondamentali: primo, per richiedere la liquidazione non serve un credito accertato con sentenza definitiva, ma è sufficiente una valutazione sommaria del giudice; secondo, la notifica liquidazione giudiziale è valida se eseguita all'indirizzo PEC della società, anche se cancellata dal registro imprese, poiché l'imprenditore ha l'obbligo di mantenerlo attivo per un anno.
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