La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati contro una sentenza di patteggiamento, ribadendo i limiti rigorosi per l'impugnazione in sede di legittimità. Il nodo del contendere riguardava la corretta qualificazione giuridica del fatto: i ricorrenti sostenevano che la condotta dovesse essere inquadrata come traffico di influenze illecite anziché corruzione. La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di patteggiamento, il ricorso per errore di qualificazione è ammesso solo se tale errore è palesemente eccentrico e rilevabile con immediatezza dai capi di imputazione. Nel caso specifico, l'attività di intermediazione finalizzata all'accordo corruttivo è stata correttamente qualificata come concorso in corruzione propria.
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