In un caso di responsabilità solidale per la sottrazione di beni in deposito, la Corte di Cassazione ha stabilito che a ciascun coobbligato si applica il proprio termine di prescrizione, a seconda che la sua responsabilità sia di natura contrattuale (decennale) o extracontrattuale (quinquennale). La Corte ha cassato la decisione di merito che aveva erroneamente applicato a entrambi i responsabili l'unico termine previsto per l'illecito penale. Resta fermo che gli atti interruttivi della prescrizione verso uno dei debitori hanno effetto su tutti.
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