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Art. 344 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 344 Codice di Procedura Civile

Debitore vende immobili, creditori agiscono: l’Azione Revocatoria al vaglio.
Un debitore ha venduto due immobili alla moglie e a un terzo, dopo aver contratto un debito significativo. I creditori hanno avviato un'azione revocatoria per rendere inefficaci queste vendite, sostenendo che i trasferimenti pregiudicavano il recupero del loro credito. I tribunali di primo e secondo grado hanno accolto la domanda, dichiarando le vendite inefficaci. Il debitore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la sussistenza dei requisiti per l'azione revocatoria e l'ammissibilità dell'intervento di un cessionario del credito. La Corte di Cassazione, rilevando un contrasto giurisprudenziale sull'intervento del cessionario nell'azione revocatoria, ha rinviato la causa all'udienza pubblica per una decisione definitiva.
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Rinuncia al ricorso: l’estinzione del giudizio e il credito ceduto
Un'Azienda Immobiliare aveva avviato un'azione revocatoria contro una Banca per un credito. La Banca ha poi ceduto il credito a una Società di Servizi. L'Azienda Immobiliare ha presentato ricorso in Cassazione, contestando che la cessione del credito non includesse l'azione revocatoria e che la Banca avesse perso interesse ad agire. Tuttavia, durante il processo, l'Azienda Immobiliare ha rinunciato al ricorso e la controparte ha accettato. La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, stabilendo che, data la rinuncia, non era dovuto l'ulteriore importo del contributo unificato. Questo caso illustra come la rinuncia possa portare all'estinzione del giudizio.
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Appello incidentale omesso: l’adesione non salva il ricorso
Una cittadina, coinvolta in una causa civile contro un'amministrazione comunale e un altro privato, decide di non proporre un autonomo appello incidentale contro la sentenza di primo grado, limitandosi ad aderire all'appello principale del Comune. Dopo che la Corte d'Appello conferma la decisione di primo grado, la donna si rivolge alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza. La Suprema Corte dichiara il ricorso radicalmente inammissibile. I giudici chiariscono che chi vuole contestare una sentenza deve proporre un appello principale o un appello incidentale nei modi di legge, non essendo ammessa una semplice adesione informale all'impugnazione altrui. Di conseguenza, la ricorrente perde definitivamente la causa e viene condannata a pagare le spese processuali.
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