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Art. 340 Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Penale

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Altri anni per Art. 340 Codice di Procedura Penale

Remissione di querela: più favorevole della tenuità
La Cassazione ha annullato un'ordinanza di archiviazione per tenuità del fatto per il reato di danneggiamento. La Corte ha stabilito che, in presenza di una remissione di querela accettata, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato, poiché questa formula è più favorevole per l'indagato rispetto all'archiviazione, avendo effetti anche sulla responsabilità civile.
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Remissione di querela: il silenzio estingue il reato
Un imputato, condannato in appello per un reato riqualificato come procedibile a querela, ottiene l'annullamento della sentenza in Cassazione. La Corte Suprema ha stabilito che, in caso di remissione di querela da parte della persona offesa, la mancata comparizione in udienza dell'imputato equivale a una mancanza di ricusa, portando così all'estinzione del reato.
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Remissione di querela: annullamento senza rinvio
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di frode assicurativa ai danni di una compagnia, ha ottenuto l'annullamento della sentenza in Cassazione. La decisione si fonda sulla sopravvenuta remissione di querela da parte della società danneggiata, formalmente accettata dall'imputato. La Suprema Corte ha dichiarato il reato estinto, revocando le statuizioni civili e ponendo le spese processuali a carico del ricorrente.
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Remissione di querela: estinzione reato di truffa
Un imputato, condannato per truffa aggravata in primo e secondo grado, ha ottenuto l'annullamento della sentenza dalla Corte di Cassazione. La decisione si fonda sulla remissione di querela presentata dalla parte offesa e accettata dall'imputato durante il giudizio di legittimità. Tale atto ha causato l'estinzione del reato, rendendo superfluo l'esame dei motivi del ricorso e revocando le statuizioni civili a favore della vittima.
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Remissione di querela: l’accettazione non è necessaria
La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per danneggiamento a seguito di una remissione di querela da parte della persona offesa. La Corte ha stabilito che, per l'efficacia della remissione, non è necessaria un'accettazione esplicita da parte dell'imputato, ma è sufficiente che non vi sia un suo rifiuto espresso o tacito. Di conseguenza, il reato è stato dichiarato estinto. L'impugnazione relativa ad un'ulteriore accusa di minaccia è stata invece dichiarata inammissibile.
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