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Art. 340 Codice di Procedura Penale — Sezione Quinta Penale

Altri anni per Art. 340 Codice di Procedura Penale

Diffamazione online: Remissione di querela e spese processuali
Un Lavoratore ha querelato un Collega per diffamazione aggravata, avvenuta tramite un post su Facebook. Durante il processo, il Collega, tramite il suo avvocato, ha depositato la remissione di querela da parte del Lavoratore, che l'ha accettata. La Corte di Cassazione ha riconosciuto l'estinzione del reato di diffamazione a seguito della valida remissione di querela. Ha quindi annullato la sentenza precedente senza rinvio. Il Collega, nonostante l'estinzione del reato, è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Remissione di querela: l’estinzione del reato di atti persecutori
Un individuo è stato condannato per atti persecutori. La Corte d'Appello ha confermato la condanna. Durante il ricorso in Cassazione, la persona offesa ha ritirato la sua querela, e l'imputato ha accettato la `remissione di querela`. La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza senza rinvio, dichiarando il reato estinto. Questo significa che il procedimento penale si è concluso. L'imputato è stato comunque condannato al pagamento delle spese processuali. La decisione sottolinea che la remissione di querela estingue il reato anche in presenza di vizi del ricorso.
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Diffamazione: Remissione di querela estingue reato e risarcimento
Un individuo è stato condannato per diffamazione e al risarcimento danni. Durante il giudizio di Cassazione, la persona offesa ha presentato una **remissione di querela**, accettata dall'imputato. La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza senza rinvio. Ha dichiarato il reato estinto per **remissione di querela** e ha stabilito che anche le condanne civili al risarcimento danni sono venute meno. L'imputato deve solo pagare le spese processuali.
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Diffamazione e Remissione di Querela: Condanna Annullata
Un Lavoratore era stato condannato per diffamazione. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio. La Persona Offesa aveva ritirato la querela (remissione di querela), e il Lavoratore aveva accettato tale rinuncia. Questo accordo ha estinto il reato di diffamazione. Nonostante l'estinzione del reato, il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali, poiché le parti non avevano pattuito diversamente.
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Diffamazione a mezzo stampa: reato estinto per querela ritirata
Un quotidiano ha pubblicato articoli definendo un cittadino come soggetto gravato da precedenti penali per vari reati, sulla base di mere segnalazioni di polizia presenti nelle banche dati. Contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa, i giudici di merito hanno condannato La Giornalista per aver superato i limiti della continenza informativa. In sede di Cassazione, La Giornalista ha eccepito l'esercizio del diritto di cronaca e la veridicità sostanziale. Tuttavia, prima della decisione finale, Il Cittadino ha formalizzato la remissione di querela, regolarmente accettata dall'imputata. La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza senza rinvio, dichiarando il reato estinto e ponendo le spese del procedimento a carico della querelata, travolgendo anche le statuizioni risarcitorie civili.
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Remissione di querela e condanna: la decisione della Cassazione
Un cittadino, condannato nei primi due gradi di giudizio per diffamazione aggravata, presenta ricorso in Cassazione per contestare la propria responsabilità penale. Durante l'attesa della decisione di legittimità, la persona offesa dichiara formalmente di ritirare la denuncia presso le forze dell'ordine. L'imputato accetta ufficialmente questa rinuncia. Di conseguenza, la Corte di Cassazione accerta la validità dell'accordo tra le parti. La remissione di querela cancella sia il reato sia le precedenti decisioni relative al risarcimento dei danni in favore della parte civile. I giudici annullano la sentenza di condanna senza rinvio, addebitando comunque le spese del procedimento all'imputato come stabilito dalla legge penale.
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Remissione di querela via chat: condanna confermata
L'Imputata ricorre in Cassazione chiedendo l'annullamento della condanna stabilita con patteggiamento per il reato di furto, sostenendo che la persona offesa avesse ritirato la denuncia. A sostegno di ciò, la difesa ha presentato uno screenshot di chat da un'applicazione di messaggistica e una dichiarazione inviata dalla Germania. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la remissione di querela effettuata all'estero deve rispettare formalità precise. In particolare, occorre presentarla all'agente consolare oppure alle autorità di polizia, non tramite messaggi WhatsApp o e-mail prive di verifica d'identità e attestazione di deposito. Per questo motivo, il ritiro della denuncia è considerato invalido e la condanna resta confermata, con sanzione pecuniaria per la ricorrente.
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Furto e condanna: la remissione di querela azzera la pena
La Corte di Appello condannava l'imputato per furto pluriaggravato dopo una sentenza assolutoria di primo grado. Durante il giudizio di legittimità, la persona offesa ha formalizzato la remissione di querela e il difensore dell'imputato ne ha depositato l'accettazione. La Corte di Cassazione ha chiarito che la costituzione di parte civile equivaleva a querela a seguito delle novità normative sulla procedibilità. I giudici hanno stabilito che l'accordo tra le parti estingue il reato e prevale sul ricorso, cancellando la condanna penale e le statuizioni civili con annullamento senza rinvio.
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Condanna per furto: la remissione di querela cancella la pena
Una persona, condannata per furto nei primi gradi di giudizio, ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la persona offesa ha formalmente ritirato la querela presso la stazione dei Carabinieri. L'imputata ha accettato tale rinuncia tramite il proprio difensore munito di procura speciale. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del reato a seguito dell'avvenuta remissione di querela. I giudici hanno quindi annullato la condanna senza rinvio, addebitando le spese processuali all'imputata.
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Remissione tacita di querela: il ritardo non cancella il processo
Il Giudice di Pace dichiarava estinto il reato a carico dell'Imputato per remissione tacita di querela, ritenendo che la mancata comparizione della Persona Offesa all'udienza equivalesse alla volontà di ritirare la denuncia. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Procuratore Generale. La Persona Offesa si era trasferita prima della notifica (avvenuta per compiuta giacenza), l'avviso in citazione era ambiguo e, soprattutto, la vittima e il suo avvocato si erano presentati in udienza, seppur in ritardo, prima della chiusura del verbale. La Suprema Corte annulla la sentenza senza rinvio e ordina la trasmissione degli atti al Giudice di Pace per la celebrazione del processo.
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Remissione di querela: salva dal furto grazie alla Riforma
Il caso riguarda un uomo condannato per furto aggravato. Prima della sentenza di appello, la vittima aveva presentato la remissione di querela, accettata dall'imputato. Tuttavia, all'epoca, il reato era ancora procedibile d'ufficio. Successivamente, l'entrata in vigore della Riforma Cartabia ha trasformato il furto aggravato in un reato procedibile solo a querela di parte. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato, stabilendo che la sopravvenuta modifica legislativa rende efficace la precedente remissione di querela. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. L'imputato è stato comunque condannato al pagamento delle spese processuali in mancanza di un accordo diverso con la persona offesa.
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Furto nel carrello: esclusa l’aggravante della destrezza
Un uomo sottrae una borsa dal carrello della spesa di una cliente in un supermercato, approfittando di un suo momento di distrazione. I giudici di merito lo condannano per furto aggravato. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della difesa ed esclude l'aggravante della destrezza. I giudici chiariscono che il semplice approfittare della distrazione altrui, non provocata dal ladro, non configura questa aggravante, la quale richiede invece una speciale abilità o astuzia. Di conseguenza, il reato viene riqualificato come furto semplice. Poiché nel frattempo la vittima ha ritirato la querela, la Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.
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Esposizione a pubblica fede: la teca non salva il ladro
L'Imputato è stato condannato per il furto di due corone d'oro del valore di trentamila euro, sottratte da una chiesa dopo aver infranto la teca protettiva. La difesa ha proposto ricorso sostenendo che la vittima avesse rinunciato alla querela e contestando l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, poiché i beni erano protetti dalla teca. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che una semplice dichiarazione verbale di disponibilità a ritirare la querela non costituisce una revoca formale. Inoltre, la teca serve a conservare il bene e non equivale a un sistema di vigilanza attiva; pertanto, sussiste l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, compatibile con il danneggiamento della teca stessa.
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Remissione di querela: risarcito il danno, condanna cancellata
Il caso riguarda il furto di una marmitta, inizialmente qualificato come rapina e poi derubricato in furto aggravato. La vittima aveva dichiarato di essere stata risarcita e di non voler procedere penalmente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, stabilendo che tale dichiarazione costituisce una valida remissione di querela. Poiché il reato è diventato procedibile a querela a seguito della riforma Cartabia, la Cassazione ha chiarito che la presentazione del ricorso per far valere la revoca della denuncia equivale a un'accettazione tacita della stessa. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando l'estinzione del reato.
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Remissione di querela: l’accordo cancella la multa penale
Un uomo era stato condannato per diffamazione a causa di alcuni messaggi SMS. Durante il terzo grado di giudizio davanti alla Corte di Cassazione, la persona offesa ha deciso di ritirare la denuncia. L'imputato ha formalmente accettato questo passo. La Suprema Corte ha preso atto di questo accordo e ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la precedente sentenza di condanna, ponendo fine alla vicenda penale. L'imputato evita così la multa e la condanna penale, anche se restano da regolare le spese del procedimento in base agli accordi o alle regole generali.
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Condanna per furto azzerata dalla remissione di querela
Tre imputati, condannati nei precedenti gradi di giudizio per furto aggravato, hanno proposto ricorso per Cassazione contestando la regolarità delle notifiche. Prima dell'udienza, il loro difensore ha depositato gli atti con cui le persone offese hanno manifestato la volontà di revocare la denuncia. La Suprema Corte ha preso atto di questa decisione, dichiarando l'estinzione dei reati per remissione di querela. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna della Corte d'appello, ponendo le spese del procedimento a carico degli imputati stessi, come previsto dalla legge in caso di accettazione della revoca.
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Remissione di querela: la pace social cancella la condanna
L'Imputata era stata condannata nei precedenti gradi di giudizio per il reato di diffamazione aggravata, commesso tramite messaggi pubblicati su un social network ai danni della Persona Offesa. Durante il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, la Persona Offesa ha formalizzato la remissione di querela, accettata dal difensore dell'Imputata. La Suprema Corte ha stabilito che la remissione di querela estingue il reato e cancella anche le statuizioni civili di risarcimento del danno. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, ponendo le spese processuali a carico dell'Imputata, in mancanza di un accordo diverso tra le parti.
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Condanna cancellata: la remissione di querela salva l’imputato
L'Imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di lesioni personali. Successivamente alla sentenza d'appello, ma prima della scadenza dei termini per ricorrere in Cassazione, la Persona Offesa ha formalizzato la remissione di querela, accettata dall'Imputato. La Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è ammissibile anche se proposto al solo fine di far valere la sopravvenuta remissione di querela. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento sono state poste a carico dell'Imputato.
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Remissione di querela: paga il querelante se c’è accordo
Il Giudice di Pace dichiarava l'estinzione del reato di lesioni personali per remissione di querela, addebitando però le spese processuali all'imputato (il querelato). L'imputato ha fatto ricorso evidenziando che le parti avevano concordato di porre le spese a carico del querelante (la vittima). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ricordando che la legge fa salvi gli accordi diversi tra le parti. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la decisione precedente senza rinvio, ponendo le spese a carico del querelante, come pattuito.
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Remissione di querela: la pace cancella la condanna penale
Due cittadini erano stati condannati per lesioni personali reciproche. Durante la pendenza del ricorso in Cassazione, entrambi i contendenti, tramite i propri difensori muniti di procura speciale, hanno formalizzato la remissione di querela e la contestuale accettazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la remissione di querela estingue il reato. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna precedente, ponendo a carico del ricorrente le sole spese del procedimento.
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