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Art. 340 Codice di Procedura Penale — Anno 2026

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Altri anni per Art. 340 Codice di Procedura Penale

Remissione di querela per furto: da condannato a prosciolto
L'Imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di furto aggravato. Successivamente, durante il ricorso in Cassazione, la vittima ha presentato la remissione di querela per furto e l'imputato l'ha formalmente accettata. La Corte di Cassazione ha chiarito che la remissione di querela per furto, quando interviene ed è accettata prima della decisione finale, estingue completamente il reato. Questo principio prevale anche su eventuali cause di inammissibilità, a patto che il ricorso sia stato presentato nei termini di legge. I giudici hanno quindi annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando l'estinzione del reato e ponendo le spese processuali a carico dell'imputato.
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Diffamazione a mezzo stampa: reato estinto per querela ritirata
Un quotidiano ha pubblicato articoli definendo un cittadino come soggetto gravato da precedenti penali per vari reati, sulla base di mere segnalazioni di polizia presenti nelle banche dati. Contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa, i giudici di merito hanno condannato La Giornalista per aver superato i limiti della continenza informativa. In sede di Cassazione, La Giornalista ha eccepito l'esercizio del diritto di cronaca e la veridicità sostanziale. Tuttavia, prima della decisione finale, Il Cittadino ha formalizzato la remissione di querela, regolarmente accettata dall'imputata. La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza senza rinvio, dichiarando il reato estinto e ponendo le spese del procedimento a carico della querelata, travolgendo anche le statuizioni risarcitorie civili.
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Remissione di querela e condanna: la decisione della Cassazione
Un cittadino, condannato nei primi due gradi di giudizio per diffamazione aggravata, presenta ricorso in Cassazione per contestare la propria responsabilità penale. Durante l'attesa della decisione di legittimità, la persona offesa dichiara formalmente di ritirare la denuncia presso le forze dell'ordine. L'imputato accetta ufficialmente questa rinuncia. Di conseguenza, la Corte di Cassazione accerta la validità dell'accordo tra le parti. La remissione di querela cancella sia il reato sia le precedenti decisioni relative al risarcimento dei danni in favore della parte civile. I giudici annullano la sentenza di condanna senza rinvio, addebitando comunque le spese del procedimento all'imputato come stabilito dalla legge penale.
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Remissione di querela: reato estinto ma spese a carico
Un cittadino viene prosciolto dal reato di diffamazione aggravata per la particolare tenuità del fatto. Successivamente alla sentenza, la persona offesa presenta la remissione di querela, accettata dall'imputato prima della scadenza dei termini di impugnazione. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e stabilisce che la rinuncia all'accusa estingue il reato, annullando la decisione di condanna senza rinvio. La Corte applica la regola per cui la remissione di querela cancella l'illecito penale ma pone le spese del procedimento a carico del querelato, in assenza di accordi diversi tra le parti.
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Remissione di querela: il ritiro della denuncia annulla la pena
Un individuo, accusato del reato di truffa, ha subito un processo penale promosso a seguito della denuncia della vittima. Nel corso del procedimento penale, prima che la decisione diventasse definitiva, la persona offesa ha formalizzato la remissione di querela, ritirando ogni contestazione. La Corte di Cassazione ha stabilito che il ritiro della denuncia estingue il reato finché il processo non si è concluso con sentenza irrevocabile. Per questo motivo, i giudici hanno annullato la condanna senza rinvio, cancellando anche i risarcimenti civili stabiliti nei gradi precedenti. L'imputato deve comunque pagare le spese processuali del giudizio.
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Remissione di querela via chat: condanna confermata
L'Imputata ricorre in Cassazione chiedendo l'annullamento della condanna stabilita con patteggiamento per il reato di furto, sostenendo che la persona offesa avesse ritirato la denuncia. A sostegno di ciò, la difesa ha presentato uno screenshot di chat da un'applicazione di messaggistica e una dichiarazione inviata dalla Germania. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la remissione di querela effettuata all'estero deve rispettare formalità precise. In particolare, occorre presentarla all'agente consolare oppure alle autorità di polizia, non tramite messaggi WhatsApp o e-mail prive di verifica d'identità e attestazione di deposito. Per questo motivo, il ritiro della denuncia è considerato invalido e la condanna resta confermata, con sanzione pecuniaria per la ricorrente.
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Remissione di querela: reato estinto ma spese agli imputati
Gli imputati avevano presentato ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte di Appello. Prima dell'inizio della discussione, la persona offesa ha formalizzato la remissione di querela. Gli imputati hanno regolarmente accettato tale revoca. La Corte di Cassazione ha preso atto del ritiro dell'accusa e ha dichiarato l'estinzione del reato. La sentenza precedente è stata annullata senza rinvio. La Corte ha posto le spese del procedimento a carico degli imputati, come previsto dalla legge penale in caso di remissione concordata.
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Remissione di querela: l’estinzione del reato in Cassazione
L'Imputato, condannato per il reato di appropriazione indebita, ha presentato ricorso in Cassazione evidenziando la sopravvenuta remissione di querela. La Persona Offesa ha infatti ritirato la denuncia prima della scadenza dei termini per l'impugnazione, e L'Imputato ha regolarmente accettato tale scelta. La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto al solo scopo di introdurre nel processo l'accordo estintivo. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando il reato estinto. Le spese del procedimento sono state poste a carico dell'Imputato come previsto dalla legge.
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Remissione di querela: reato estinto ma spese a carico
Nel corso del giudizio penale a carico di un cittadino imputato per un reato perseguibile a querela di parte, la persona offesa ha formalmente ritirato la propria denuncia prima dell'esame del merito. L'imputato ha espresso la propria accettazione della rinuncia all'azione penale. La Corte di Cassazione ha accertato la validità dell'accordo tra le parti. La remissione di querela ha causato la chiusura immediata della causa penale. I giudici supremi hanno quindi annullato senza rinvio la sentenza di condanna emessa in precedenza dalla Corte d'Appello. L'estinzione dell'illecito ha fatto decadere ogni sanzione penale, ponendo a carico dell'imputato soltanto le spese del procedimento giudiziario.
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Dalla condanna all’annullamento con remissione di querela
La Corte di Appello ha confermato la condanna penale e il risarcimento dei danni civili a carico di un imputato accusato di falsità in titoli di credito. L'imputato ha presentato tempestivo ricorso per Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la persona offesa ha formalizzato la remissione di querela presso i Carabinieri e l'imputato ha dichiarato la propria accettazione. I Supremi Giudici hanno accertato la validità dell'accordo tra le parti. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio per intervenuta estinzione del reato, cancellando integralmente anche i risarcimenti civili e ponendo le spese del procedimento a carico dell'imputato.
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Da condannato a prosciolto: remissione di querela salva l’imputato
La Corte d'Appello condannava l'imputato per i reati di percosse e minaccia aggravata. Prima della scadenza dei termini per impugnare la decisione, la persona offesa rimetteva formalmente la denuncia davanti alle forze dell'ordine e l'imputato accettava tale atto. L'imputato ricorreva quindi in Cassazione deducendo l'estinzione dei reati. I Supremi Giudici hanno accolto il ricorso, stabilendo che la remissione di querela intervenuta tempestivamente estingue i reati procedibili a querela. La Corte ha annullato la condanna senza rinvio, ponendo le spese processuali a carico dell'imputato.
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Remissione di querela: condanna per furto annullata dalla Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un soggetto condannato per il reato di furto. Durante il giudizio di legittimità, la persona offesa ha formalizzato il ritiro della denuncia tramite verbale di polizia e l'imputato ha espresso rituale accettazione. I giudici hanno chiarito che la remissione di querela tempestiva ed espressamente accettata prevale su ogni vizio formale del ricorso ed estingue immediatamente il reato. La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza di condanna senza rinvio, ponendo tuttavia le spese processuali a carico dell'imputato.
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Remissione di querela: condanna annullata per furto
Due imputati avevano subito una condanna per il reato di furto aggravato nei primi due gradi di giudizio. Dopo la pronuncia della Corte di Appello, la persona offesa ha formalizzato la remissione di querela presso la polizia giudiziaria. Gli imputati hanno contestualmente accettato la revoca della querela prima della scadenza dei termini per impugnare la decisione. I difensori hanno quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione per far valere la volontà della vittima. I Giudici di legittimità hanno accolto l'istanza e hanno annullato la sentenza impugnata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. La legge pone le spese processuali a carico dei condannati in assenza di diverso accordo scritto.
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Dalla condanna penale alla remissione di querela liberatoria
Un cittadino riceveva una condanna per il reato di molestia o disturbo alle persone a causa di un singolo atto di derisione. Il giudice di merito imponeva una sanzione pecuniaria e il risarcimento economico verso la vittima costituita parte civile. Il condannato presentava ricorso per contestare la sussistenza della condotta e chiedere la non punibilità. Prima della decisione definitiva, la persona offesa formalizzava il ritiro dell'accusa e l'imputato accettava la scelta. La Corte di Cassazione ha accertato la tempestiva remissione di querela, cancellando la sanzione penale e annullando gli obblighi risarcitori, lasciando a carico dell'autore del fatto le sole spese processuali.
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Furto e condanna: la remissione di querela azzera la pena
La Corte di Appello condannava l'imputato per furto pluriaggravato dopo una sentenza assolutoria di primo grado. Durante il giudizio di legittimità, la persona offesa ha formalizzato la remissione di querela e il difensore dell'imputato ne ha depositato l'accettazione. La Corte di Cassazione ha chiarito che la costituzione di parte civile equivaleva a querela a seguito delle novità normative sulla procedibilità. I giudici hanno stabilito che l'accordo tra le parti estingue il reato e prevale sul ricorso, cancellando la condanna penale e le statuizioni civili con annullamento senza rinvio.
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Condanna per furto: la remissione di querela cancella la pena
Una persona, condannata per furto nei primi gradi di giudizio, ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la persona offesa ha formalmente ritirato la querela presso la stazione dei Carabinieri. L'imputata ha accettato tale rinuncia tramite il proprio difensore munito di procura speciale. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del reato a seguito dell'avvenuta remissione di querela. I giudici hanno quindi annullato la condanna senza rinvio, addebitando le spese processuali all'imputata.
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Furto: condanna cancellata con remissione di querela
La Corte d'Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputata per il reato di furto aggravato. Nelle more del ricorso per cassazione, la persona offesa formalizzava la remissione di querela e l'imputata accettava contestualmente tale rinuncia. La Suprema Corte ha accolto il ricorso difensivo, rilevando l'intervenuta estinzione del reato. I giudici hanno quindi annullato la sentenza di condanna senza rinvio, ponendo le spese del procedimento a carico della persona querelata.
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Dalla condanna per furto alla libertà: remissione di querela
Due soggetti subiscono una condanna in sede di appello per il reato di furto aggravato. Durante i termini per impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione, la persona offesa formalizza la remissione di querela. Gli imputati accettano tale ritiro senza opporre ricusa e presentano tempestivo ricorso di legittimità per far valere l'estinzione del reato. I giudici supremi accolgono la censura, stabilendo che il ritiro della denuncia cancella l'illecito anche prima della discussione finale. La Corte annulla senza rinvio la precedente condanna ed estingue i reati contestati, ponendo a carico dei due imputati le sole spese processuali.
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Truffa estinta in Cassazione con la remissione della querela
Un cittadino, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di truffa, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando difetti di motivazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la persona offesa ha formalmente ritirato la denuncia ed è intervenuta la relativa accettazione dell'imputato. La Corte di Cassazione ha verificato la tempestività degli atti e l'assenza di elementi per una assoluzione piena nel merito. Essendo la truffa un reato procedibile a querela di parte, i giudici hanno dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela per truffa, annullando la sentenza impugnata senza rinvio e ponendo le spese processuali a carico dell'imputato.
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Remissione della querela: addio condanna e risarcimento
L'Imputato era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio per il reato di appropriazione indebita, con l'obbligo di risarcire i danni alla parte civile. Prima della decisione della Corte di Cassazione, la Persona Offesa ha presentato formale remissione della querela, accettata dall'imputato. Trattandosi di un reato perseguibile a querela di parte, la Suprema Corte ha rilevato l'estinzione del reato. I giudici hanno quindi disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, revocando tutte le statuizioni civili. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle sole spese processuali, in mancanza di accordi diversi tra le parti.
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