Una comproprietaria subisce la vendita forzata della quota di un immobile, nonostante un accordo transattivo con la società creditrice. Nel giudizio di divisione, il Tribunale rigetta la domanda risarcitoria contro la società finanziaria ed estromette quest'ultima. Il giudice etichetta espressamente il provvedimento come sentenza non definitiva. La comproprietaria formula quindi tempestiva riserva di appello per attendere l'esito complessivo della divisione. La Corte d'Appello dichiara però inammissibile l'impugnazione successiva: considera la prima decisione sostanzialmente definitiva tra quelle due parti, rendendo inutile la riserva. La Corte di Cassazione rileva un contrasto interpretativo tra la forma usata dal giudice e la sostanza della pronuncia. Per tutelare il legittimo affidamento del cittadino ed evitare decadenze ingiuste, gli Ermellini trasmettono gli atti alla pubblica udienza per un chiarimento nomofilattico.
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