La Corte di Cassazione ha confermato la cancellazione di un legale dall'albo a causa dell'incompatibilità avvocato derivante dall'iscrizione all'albo degli odontoiatri. La decisione chiarisce che la semplice iscrizione formale ad un altro albo professionale non autorizzato è sufficiente per determinare l'esclusione, a prescindere dall'effettivo esercizio della seconda attività o da finalità di studio.
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