Un giudice della fase predibattimentale rigetta la richiesta di patteggiamento di un imputato e, successivamente, viene chiamato a decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato. La Corte di Cassazione solleva una questione di legittimità costituzionale, dubitando della compatibilità di tale giudice. L'ordinanza sospende il procedimento e rimette gli atti alla Corte Costituzionale per decidere sulla potenziale violazione del principio di imparzialità, evidenziando come l'aver già valutato il merito del caso nel rigettare il patteggiamento possa costituire un pregiudizio. Il tema centrale è l'incompatibilità del giudice.
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