Un lavoratore, licenziato per superamento del periodo di comporto, ha impugnato il provvedimento tramite il Rito Fornero. Il Tribunale ha respinto il ricorso nella prima fase sommaria. Il lavoratore ha proposto direttamente reclamo in Corte d'Appello, saltando la necessaria fase di opposizione davanti allo stesso Tribunale. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che il Rito Fornero in primo grado ha una struttura bifasica: contro l'ordinanza sommaria l'unico rimedio possibile è l'opposizione dinanzi allo stesso giudice di primo grado, e non il reclamo immediato in appello. Il lavoratore perde la causa e deve pagare le spese legali.
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