Un padre chiedeva la restituzione delle somme versate per il figlio ormai economicamente autonomo prima del deposito del ricorso. I giudici hanno stabilito che la revoca assegno di mantenimento produce effetti solo a partire dalla data di deposito della domanda in tribunale e mai retroattivamente. Il genitore non può pretendere la restituzione delle mensilità versate prima dell'azione giudiziaria, anche se l'indipendenza economica del figlio era maturata in precedenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del padre confermando il principio.
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