La Corte di Cassazione chiarisce i presupposti della litispendenza, escludendola in un caso relativo a due distinti buoni postali fruttiferi. La Corte ha stabilito che non sussiste litispendenza non solo perché le cause avevano oggetti diversi (petitum e causa petendi differenti), ma soprattutto perché entrambe pendevano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, sebbene in gradi diversi. La decisione del tribunale, che aveva erroneamente dichiarato la litispendena, è stata cassata con rinvio.
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