Il Ricorrente, condannato per resistenza a pubblico ufficiale, ha impugnato la sentenza d'appello chiedendo l'applicazione delle pene sostitutive, in particolare l'affidamento in prova al servizio sociale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il diniego delle sanzioni sostitutive può legittimamente fondarsi in via esclusiva sui precedenti penali del condannato. Tali precedenti, infatti, giustificano un giudizio prognostico negativo circa il rischio di recidiva e l'efficacia rieducativa della misura alternativa. Di conseguenza, il condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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