La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una cittadina condannata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni aggravate. La difesa della ricorrente chiedeva una rinnovata interpretazione delle prove e sollevava questioni sul trattamento sanzionatorio, sulla recidiva e sull'aggravante del nesso teleologico. La Suprema Corte ha rilevato che le doglianze sul merito dei fatti non possono trovare spazio nel giudizio di legittimità. Inoltre, la questione dell'aggravante non era stata sollevata in appello, mentre la recidiva risultava già esclusa dal primo grado di giudizio. I giudici hanno quindi confermato integralmente la sentenza di condanna precedente, imponendo alla ricorrente anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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