Un soggetto impugna una sentenza di patteggiamento per resistenza a pubblico ufficiale, lamentando la mancata assoluzione immediata ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo che, a seguito della riforma del 2017, i motivi di impugnazione sono tassativamente limitati e non comprendono quello addotto. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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