La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un imputato accusato di resistenza a pubblico ufficiale e possesso di segni distintivi contraffatti. La difesa aveva contestato il rigetto della richiesta di conversione della pena, basata sulla rinuncia alla sospensione condizionale. La Suprema Corte ha stabilito che tale rinuncia è un atto personalissimo che richiede una procura speciale, non presente nel caso di specie. Inoltre, è stata esclusa l'ipotesi di falso grossolano per le targhe contraffatte, poiché il sistema elettronico di rilevazione le aveva identificate come targhe già segnalate, confermando la loro idoneità a ingannare la pubblica fede.
Continua »