Due imputati, condannati per resistenza a pubblico ufficiale, avevano ottenuto una riduzione della pena tramite un concordato in appello. Successivamente, hanno presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata spiegazione dei criteri di calcolo della pena concordata. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito un principio chiaro: chi accetta liberamente un accordo sulla pena con la Procura, ritenuto congruo dal giudice, non può più contestarne la misura. Il concordato in appello, una volta concluso, preclude ogni successiva discussione sull'entità della sanzione.
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