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Art. 336 Codice di Procedura Penale — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 336 Codice di Procedura Penale

Condanna annullata per difetto di querela: vince la debitrice
Una debitrice, condannata a risarcire la nipote per una quota ereditaria, ha emesso un assegno da 85.000 euro a favore dell'ex coniuge per simulare un debito e ostacolare il pignoramento. La querela è stata presentata dal procuratore generale della creditrice, munito solo di procura generale e non di procura speciale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della debitrice, evidenziando il difetto di querela. La procura generale non conteneva infatti i requisiti minimi richiesti dalla legge per la querela, e la successiva ratifica tardiva della creditrice non ha potuto sanare il vizio oltre i termini di legge. La Suprema Corte ha quindi annullato la condanna senza rinvio.
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Archiviazione per tenuità del fatto: interesse a ricorrere
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di archiviazione per tenuità del fatto emessa nei confronti di un avvocato per il reato di cui all'art. 388 c.p. La professionista aveva omesso di dichiarare un conto corrente con un saldo irrisorio (€ 35,42). La Corte ha riconosciuto il suo interesse concreto a impugnare il provvedimento per evitare ripercussioni disciplinari, affermando che la palese inconsistenza patrimoniale del bene non dichiarato rende plausibile l'insussistenza del reato stesso per carenza di offensività e di dolo. Il caso è stato rinviato al G.i.p. per una nuova valutazione.
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Mancata Esecuzione Dolosa: la querela è essenziale
Un amministratore è stato condannato per Mancata Esecuzione Dolosa (art. 388 c.p.) dopo aver creato un debito fittizio per eludere i suoi creditori. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna relativa a due società creditrici perché non avevano sporto querela, specificando che in caso di reati distinti, la querela di un solo creditore non si estende agli altri. Il caso è stato rinviato per verificare l'esistenza di una richiesta di pagamento nei confronti dell'unico creditore che aveva sporto querela.
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