LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 336 Codice di Procedura Civile — Sezione Terza Civile

Pagina 9 di 9

Altri anni per Art. 336 Codice di Procedura Civile

Azione revocatoria parziale: donazione inefficace
La Corte di Cassazione affronta un caso di azione revocatoria parziale su un immobile in comproprietà. I creditori avevano agito per revocare una donazione fatta da un debitore e dalla sua coniuge, comproprietaria non debitrice. La Corte ha stabilito che la revocatoria può colpire solo la quota del debitore (50%). La Cassazione ha confermato questo principio, precisando che accogliere la domanda per una quota minore non costituisce un vizio di ultrapetizione. Ha inoltre cassato la sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale per la quota della coniuge non debitrice, decidendo la questione nel merito.
Continua »
Cessione del credito: Gazzetta Ufficiale non basta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito un principio fondamentale in materia di cessione del credito in blocco. Se il debitore contesta l'avvenuta cessione, la sola pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non costituisce prova sufficiente della titolarità del credito in capo al cessionario. Quest'ultimo deve fornire prove più concrete, come il contratto di cessione. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile l'intervento nel processo d'appello del nuovo creditore avvenuto dopo la precisazione delle conclusioni, cassando con rinvio la sentenza impugnata.
Continua »
Giudicato interno e risarcimento: la Cassazione decide
A seguito di un disastro aereo, i familiari delle vittime hanno agito in giudizio per il risarcimento dei danni. Dopo aver transatto la lite con alcuni dei responsabili, la questione si è concentrata sulla quota dovuta dal Ministero. La Corte di Cassazione ha stabilito che il Ministero non poteva detrarre le somme già pagate dagli altri debitori, non per un principio di merito, ma a causa della formazione di un giudicato interno. Il Ministero, infatti, non aveva impugnato una precedente sentenza d'appello su questo specifico punto, rendendo la questione non più discutibile.
Continua »