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Art. 336 Codice Penale — Anno 2022

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Altri anni per Art. 336 Codice Penale

Niente circostanze attenuanti generiche se c’è violenza
Due cittadine hanno aggredito fisicamente e minacciato alcuni operatori per impedire il compimento di un pubblico servizio. I giudici di merito le hanno condannate, negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche a causa della gravità della condotta e della violenza esercitata su persone e cose. Le imputate hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la decisione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando che la concessione delle circostanze attenuanti generiche spetta alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale ha ampiamente motivato il diniego basandosi sulla progressione criminosa delle condotte. Di conseguenza, le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di tremila euro ciascuna alla cassa delle ammende.
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Legittimo impedimento del difensore ignorato: processo da rifare
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un cittadino condannato in appello, annullando la sentenza. Il difensore dell'imputato aveva trasmesso via PEC una tempestiva richiesta di rinvio dell'udienza per un concomitante impegno professionale urgente davanti al Tribunale del riesame per un assistito detenuto. La Corte d'appello ha ignorato l'istanza e ha deciso in assenza del legale. La Cassazione ha stabilito che l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore viola il diritto di difesa dell'imputato, determinando una nullità assoluta del processo. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata e il processo d'appello dovrà essere interamente celebrato di nuovo.
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Maltrattamento di animali: condannati i veterinari complici
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due veterinari pubblici. Il Primo Veterinario è stato condannato per maltrattamento di animali e falso ideologico: nella sua qualità di controllore, non ha impedito le gravi sevizie inflitte ai bovini all'interno di un macello e ha falsificato i registri attestando visite mai eseguite. Il Secondo Veterinario è stato condannato per aver minacciato una collega per costringerla a interrompere le ispezioni e le sanzioni contro la stessa azienda. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità penale dei due professionisti, ribadendo che lo stordimento dell'animale non esclude la punibilità per il reato di maltrattamento di animali e che il veterinario pubblico ha un preciso dovere giuridico di vigilanza e di tutela del benessere animale.
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