Un cittadino ha impugnato un'ordinanza di archiviazione sostenendo si trattasse di un provvedimento abnorme. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che un'ordinanza di archiviazione non è abnorme, né strutturalmente né funzionalmente, anche se il giudice adotta motivazioni diverse da quelle del Pubblico Ministero. La decisione non crea uno stallo processuale e non rientra nei casi eccezionali di ricorso.
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