Un dirigente medico, in qualità di direttore di un distretto sanitario comprendente due Unità Operative Complesse (UOC), si è visto negare l'indennità economica prevista per i direttori di dipartimento. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, stabilendo che per il riconoscimento dell'indennità direttore non conta il nome formale dell'incarico ('nomen'), ma la sostanza delle funzioni svolte. Se l'atto aziendale dell'ente sanitario prevede che la struttura diretta dal dirigente raggruppi più UOC, l'indennità è dovuta.
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