Un responsabile comunale, assolto per particolare tenuità del fatto dal reato di rifiuto atti d'ufficio (art. 328 c.p.), ha visto confermato dalla Cassazione l'obbligo di risarcire il danno d'immagine al Comune. L'omessa risposta a una richiesta di accesso agli atti, anche se poi rivelatisi inesistenti, integra comunque un illecito civile che lede il prestigio della Pubblica Amministrazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione.
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