La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'amministrazione pubblica contro una docente che aveva ottenuto un risarcimento per l'abuso di contratti a termine. Il ricorso è stato respinto perché basato su presupposti di fatto errati, come l'inesistente stabilizzazione della lavoratrice, e perché non si confrontava con la motivazione della sentenza precedente. La Corte ha ribadito che, in assenza di stabilizzazione, il risarcimento abuso contratti a termine nel pubblico impiego è dovuto in misura forfettaria, senza che il lavoratore debba fornire prova di un danno specifico.
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