La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un ricorso presentato dal Ministero della Giustizia contro il riconoscimento di un equo indennizzo per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare iniziata nel 2004. Il Ministero contestava la tempestività della domanda, sostenendo l'applicazione di un termine di decadenza più breve. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notifica del decreto impugnato. I giudici hanno inoltre ribadito che per i fallimenti aperti prima delle riforme del 2006, il termine per impugnare il decreto di chiusura rimane quello lungo di un anno, confermando la natura di subprocedimento della fase finale.
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