Un cittadino ha impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione una sentenza del Tribunale relativa a un giudizio di opposizione all'esecuzione. La sentenza d'appello era stata pubblicata a maggio, ma il ricorrente ha notificato il proprio ricorso oltre sei mesi dopo, nel mese di dicembre. Il debitore ha fatto affidamento sulla pausa estiva dei tribunali, ma i Supremi Giudici hanno confermato una regola fondamentale: la sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie in materia esecutiva. Poiché il termine di sei mesi previsto dalla legge processuale era scaduto a novembre, il ricorso è risultato tardivo. La Suprema Corte ha dunque dichiarato inammissibile l'impugnazione, condannando il ricorrente al versamento di un ulteriore contributo unificato.
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