La Procura ha disposto il sequestro probatorio di attrezzature da cantiere nei confronti di un indagato per furto aggravato. Prima della decisione del riesame, il Pubblico Ministero ha restituito l'intero materiale all'azienda denunciante, ritenuta avente diritto. L'indagato ha comunque contestato il sequestro probatorio dinanzi al Tribunale del riesame, rivendicando la proprietà dei beni. I giudici hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, ribadendo che la restituzione dei beni esaurisce la misura penale e fa cessare l'interesse all'impugnazione. L'indagato è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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