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Art. 324 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

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Altri anni per Art. 324 Codice di Procedura Civile

Contratto preliminare: esecuzione e risoluzione
La Corte di Cassazione ha analizzato un caso complesso riguardante un contratto preliminare di compravendita. Le ricorrenti avevano richiesto l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ma la Corte d'Appello aveva rigettato la domanda ritenendo che si fosse formato un giudicato interno sulla risoluzione del contratto stesso. Secondo i giudici di secondo grado, il tribunale di merito aveva implicitamente dichiarato risolto il contratto e tale statuizione, non essendo stata impugnata, impediva il trasferimento della proprietà. La Suprema Corte, ravvisando questioni di particolare rilevanza nomofilattica sulla sorte della risoluzione e sull'interesse all'adempimento, ha disposto il rinvio alla pubblica udienza.
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Contributo di bonifica: onere di riproposizione
La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti dell'onere di riproposizione delle eccezioni in appello riguardanti il contributo di bonifica. Una società di gestione infrastrutturale aveva contestato l'aliquota applicata da un ente di bonifica territoriale. La Suprema Corte ha stabilito che le eccezioni rimaste assorbite in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello dalla parte vittoriosa, pena la loro rinuncia implicita. Inoltre, il giudice tributario ha il dovere di decidere nel merito la pretesa, rideterminando l'importo corretto invece di limitarsi al mero annullamento dell'atto impositivo.
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Azione revocatoria: guida alla tutela del credito
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un creditore che aveva esperito un'azione revocatoria contro la vendita di un immobile da parte del debitore. La Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto che l'omessa pronuncia del primo giudice sul credito equivalesse a un rigetto definitivo. Inoltre, i giudici di merito avevano escluso il danno per il creditore poiché il ricavato della vendita era stato usato per pagare debiti scaduti. La Suprema Corte ha chiarito che l'omessa pronuncia non crea giudicato e che il pagamento parziale di debiti non esclude l'azione revocatoria se residua un patrimonio insufficiente a garantire il credito.
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