La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per lesioni colpose a seguito di un incidente stradale. L'imputato sosteneva la violazione del principio del 'ne bis in idem', poiché le sanzioni amministrative relative allo stesso sinistro erano state annullate in altra sede. La Corte ha ribadito la piena autonomia del giudice penale nel valutare i fatti, affermando che una sentenza amministrativa non è vincolante nel processo penale e che non sussiste violazione del 'ne bis in idem' quando i due procedimenti, pur connessi, fanno parte di un unico sistema sanzionatorio.
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