La Corte di Cassazione chiarisce che, in caso di interruzione del processo per sospensione temporanea dell'avvocato, il termine per la riassunzione decorre dalla fine del periodo di sospensione, senza necessità di alcuna comunicazione formale. La Corte ha rigettato il ricorso di un'erede che si era vista dichiarare estinto il giudizio d'appello per tardiva riassunzione, confermando che l'onere di riattivare la causa grava sul difensore, consapevole della propria sanzione. L'analisi si concentra sulla distinzione tra sospensione temporanea e cessazione definitiva della professione, delineando le diverse responsabilità per la ripresa del giudizio. La parola chiave è "interruzione processo avvocato".
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