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Art. 324 Codice di Procedura Civile — Anno 2024

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Altri anni per Art. 324 Codice di Procedura Civile

Lavoro Marittimo: lo sbarco non è licenziamento
Un lavoratore con contratto di lavoro marittimo a tempo indeterminato viene sbarcato per avvicendamento. La Cassazione chiarisce che tale atto non equivale a licenziamento. Il rapporto prosegue e la sua cessazione richiede un atto formale di recesso con giusta causa o giustificato motivo, applicando la normativa generale del lavoro.
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Giudicato esterno: vincola anche su rapporti futuri?
Una struttura sanitaria privata ha richiesto il pagamento di prestazioni sanitarie fornite a un'Azienda Sanitaria Locale (ASL) nel 2006. L'ASL ha contestato la richiesta per mancanza di un contratto formale. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla struttura, stabilendo che il principio del giudicato esterno, derivante da precedenti decreti ingiuntivi non opposti per lo stesso anno, aveva già accertato in modo definitivo l'esistenza sia di un valido rapporto contrattuale sia dell'accreditamento provvisorio della struttura, impedendo quindi di ridiscutere tali punti.
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Giudicato esterno: quando l’eccezione è inammissibile
Un contribuente si è rivolto alla Corte di Cassazione sostenendo che un precedente giudicato esterno avesse già annullato le cartelle di pagamento oggetto della causa. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente non ha specificato, nel proprio atto, quando e come avesse sollevato tale eccezione nei gradi di merito. Questa omissione ha violato il principio di autosufficienza del ricorso, impedendo alla Corte di valutare la fondatezza della censura.
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Inammissibilità del ricorso: requisiti e chiarezza
Una società si oppone a un pignoramento, sostenendo la nullità del decreto ingiuntivo originario. La Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso per grave carenza espositiva, ribadendo che le contestazioni sul titolo esecutivo andavano sollevate nel giudizio di opposizione, ormai precluso da un giudicato.
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