Una struttura sanitaria privata ha richiesto il pagamento di prestazioni sanitarie fornite a un'Azienda Sanitaria Locale (ASL) nel 2006. L'ASL ha contestato la richiesta per mancanza di un contratto formale. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla struttura, stabilendo che il principio del giudicato esterno, derivante da precedenti decreti ingiuntivi non opposti per lo stesso anno, aveva già accertato in modo definitivo l'esistenza sia di un valido rapporto contrattuale sia dell'accreditamento provvisorio della struttura, impedendo quindi di ridiscutere tali punti.
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