L'Agenzia delle Entrate ha emesso una cartella esattoriale per imposte ipotecarie e catastali del 1981, ritenuta immotivata dalla Commissione Tributaria Regionale. Un contribuente ha invocato il principio del giudicato esterno tributario, sostenendo di poter beneficiare di una precedente sentenza favorevole ottenuta da un altro coobbligato solidale per la stessa pretesa fiscale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, stabilendo che il giudicato favorevole formatosi per un coobbligato può estendersi a un altro, a patto che la sentenza sia definitiva, non basata su ragioni personali del primo coobbligato e che il secondo non abbia già un giudizio sfavorevole passato in giudicato. La cartella è stata quindi annullata.
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