Un avvocato ha chiesto il pagamento delle proprie spettanze per incarichi di difesa svolti a favore di un Ente Sanitario. L'ente ha eccepito che tali incarichi erano frutto di un accordo illecito con il precedente direttore generale, già oggetto di un processo penale per abuso d'ufficio conclusosi con la prescrizione. Il Tribunale ha accertato l'illegittimità degli affidamenti, privi dei presupposti di legge e inutili per l'amministrazione, dichiarando la nullità del contratto d'opera professionale. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che l'accordo stipulato in violazione di norme imperative e volto a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale tramite un reato è nullo. Di conseguenza, il professionista perde il diritto al compenso.
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