La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro un'ordinanza di sequestro preventivo per bancarotta fraudolenta. La misura cautelare riguardava beni materiali e immateriali distratti da una società fallita a favore di un'altra. La Corte ha stabilito che le censure del ricorrente miravano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, confermando la solidità del quadro indiziario (fumus commissi delicti) delineato dal tribunale.
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