Tre società terze hanno impugnato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva integrato la motivazione di una precedente sentenza. La Procura aveva chiesto di chiarire una discrepanza tra la motivazione, che limitava il vincolo alle spese del processo, e il dispositivo, che richiamava genericamente l'art. 316 c.p.p. Il giudice dell'esecuzione aveva esteso la misura a garanzia dei risarcimenti civili. La Cassazione ha accolto il ricorso delle società, stabilendo che il principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazione non si applica alle misure cautelari reali come il sequestro conservativo. Il giudice dell'esecuzione non poteva quindi ampliare la portata del vincolo originario. La Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, liberando i beni dalle garanzie civilistiche non originariamente motivate.
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