Uno studente ha chiesto un cospicuo risarcimento danni alla sua scuola e al Ministero, sostenendo di aver subito un danno psicofisico a causa dell'esclusione da una gita scolastica. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sul riparto di giurisdizione. Se il danno lamentato deriva da un atto formale della scuola, come la delibera di esclusione, la competenza a decidere sul risarcimento danno da provvedimento scolastico spetta al giudice amministrativo (TAR). Se invece il danno fosse stato causato da un mero comportamento materiale, non legato a una decisione formale, la competenza sarebbe stata del giudice ordinario. In questo caso, la causa è stata attribuita al giudice amministrativo.
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