Una dipendente ha citato in giudizio il proprio datore di lavoro per aver subito un grave stress lavorativo oltre la soglia di tollerabilità. La lesione accertata corrispondeva al 21% di danno biologico civilistico, mentre per i parametri dell'ente previdenziale pubblico il grado di invalidità risultava pari al 5%, ossia sotto la soglia minima indennizzabile del 6%. Il datore di lavoro sosteneva che la lavoratrice non potesse agire per il danno differenziale senza aver prima richiesto l'indennizzo all'ente assicuratore. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'ente, chiarendo che l'azione diretta contro il datore è pienamente legittima anche senza previa richiesta amministrativa, confermando il risarcimento integrale.
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