Una società di gestione alberghiera ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'imposta di soggiorno, contestando la propria responsabilità e la proporzionalità delle sanzioni. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del gestore come 'responsabile d'imposta', ma ha accolto il ricorso sul punto della sanzione. Ha stabilito che il giudice tributario ha il potere e il dovere di valutare la proporzionalità delle sanzioni imposta di soggiorno e, se necessario, ridurle, rinviando il caso per una nuova valutazione dell'importo.
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