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Art. 314 Codice Penale — Anno 2023

Altri anni per Art. 314 Codice Penale

Reato di peculato: la restituzione non cancella la condanna
Il gestore di una ricevitoria, incaricato della vendita di valori bollati, si è appropriato di oltre 17.000 euro omettendo di versare all'Erario le somme riscosse. Per nascondere l'appropriazione, ha presentato falsi modelli F24 con timbri postali contraffatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del gestore, confermando la condanna per il reato di peculato. I giudici hanno chiarito che il reato di peculato si perfeziona nel momento stesso dell'appropriazione del denaro. Di conseguenza, la successiva restituzione della somma non cancella l'illecito. Inoltre, la Cassazione ha escluso l'attenuante della particolare tenuità a causa della gravità della condotta, caratterizzata da ripetuti raggiri ai danni dell'amministrazione finanziaria.
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Reato di peculato: l’Ufficiale Giudiziario che trattiene il denaro
Un Ufficiale Giudiziario ha ricevuto da due privati una somma di denaro come offerta reale per una cooperativa. A seguito del rifiuto dell'offerta, l'impiegato pubblico non ha restituito la somma ai depositanti, nonostante ripetute richieste formali. La difesa ha sostenuto l'assenza di dolo a causa di un sopravvenuto arresto e ha chiesto la riqualificazione in peculato d'uso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per il reato di peculato. I giudici hanno chiarito che l'appropriazione si realizza con l'interversione del possesso, evidente nel rifiuto di restituzione. Inoltre, il peculato d'uso non si applica al denaro, bene fungibile per il quale non è possibile la restituzione fisica della stessa identica cosa ma solo del suo equivalente (tantundem).
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Reato di peculato: condannato il gestore del lotto per il ritardo
Il titolare di una ricevitoria del lotto è stato condannato per il reato di peculato per essersi appropriato di oltre seimila euro di proventi del gioco, versandoli con mesi di ritardo e solo dopo la revoca della concessione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che il ritardo prolungato oltre la diffida dell'amministrazione dimostra la volontà di trattenere il denaro pubblico come proprio. Inoltre, la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità della particolare tenuità del fatto e del peculato d'uso, in quanto il denaro è un bene fungibile e la restituzione del solo equivalente non cancella l'appropriazione iniziale.
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Reato di peculato per il gestore di slot: i fondi sono pubblici
Un gestore di apparecchi da gioco (slot machine) si è appropriato dei proventi delle giocate, pari a oltre 207.000 euro, omettendo di versarli alla società concessionaria dello Stato. La Corte d'appello aveva qualificato il fatto come semplice appropriazione indebita, dichiarandolo prescritto. La Corte di Cassazione ha invece annullato la decisione, stabilendo che la condotta integra il più grave reato di peculato. Secondo i giudici, il gestore di slot machine riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché riscuote denaro che appartiene alla pubblica amministrazione fin dal momento dell'incasso. Il caso è stato quindi rinviato alla Corte d'appello per un nuovo giudizio basato su questo principio.
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Peculato d’uso: condannato il dipendente che usa l’auto pubblica
Un dipendente pubblico, con mansioni di istruttore stradale, è stato condannato per truffa e peculato d'uso per essersi allontanato dal lavoro falsificando le presenze e aver usato il veicolo di servizio per fini privati (trasporto di legna e sabbia a casa propria). La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità per tre dei quattro episodi contestati, rendendo definitiva la condanna per questi fatti. Tuttavia, ha annullato con rinvio la decisione per un singolo episodio in cui il giudice d'appello aveva sbrigativamente giudicato inattendibile un testimone della difesa. Inoltre, la Suprema Corte ha eliminato la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, poiché applicata retroattivamente in base a una legge successiva ai fatti, e ha disposto il rinvio per rideterminare la durata dell'interdizione dai pubblici uffici.
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Sequestro preventivo: l’amministratrice perde l’auto e le carte
L'Amministratrice di Sostegno di diversi soggetti vulnerabili è stata accusata del reato di peculato per l'ammanco di oltre 81.000 euro dai conti dei suoi assistiti. Il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo della somma, delle carte di pagamento delle persone offese e dell'auto dell'indagata. L'indagata ha proposto ricorso per cassazione contestando la misura. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché i motivi erano generici e ripetitivi. Inoltre, ha confermato che l'indagata non ha la legittimazione per contestare il sequestro di carte intestate a terzi e non ha provato l'indispensabilità dell'auto per il lavoro. Di conseguenza, il sequestro preventivo resta confermato e l'indagata è stata condannata alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Condanna per peculato cancellata dalla prescrizione del reato
Il Commissario di un comitato locale di un'associazione di soccorso viene condannato per peculato a causa dell'appropriazione di somme di denaro dal conto corrente dell'ente. L'imputato ricorre in Cassazione contestando la natura pubblica dei fondi e il proprio ruolo di semplice volontario. La Suprema Corte rileva che, a prescindere dalla corretta qualificazione giuridica del fatto, il reato è ormai estinto per il decorso del tempo massimo consentito dalla legge. Di conseguenza, i giudici accolgono il ricorso e dichiarano la prescrizione del reato, annullando senza rinvio la sentenza di condanna precedentemente emessa a carico dell'uomo.
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Giudizio abbreviato: la condanna resta anche con vizi di forma
Il Direttore dell'Ufficio Postale viene condannato per peculato per aver sottratto i risparmi dei clienti. La difesa propone ricorso in Cassazione lamentando che la richiesta di rinvio a giudizio non sia stata preceduta dal necessario avviso di conclusione delle indagini preliminari, configurando una nullità insanabile. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la scelta del giudizio abbreviato sana tutti i vizi procedurali precedenti, ad eccezione delle nullità assolute e delle inutilizzabilità patologiche. Poiché l'omessa notifica dell'avviso di conclusione indagini costituisce una nullità a regime intermedio, essa viene sanata dall'accesso al rito speciale. Di conseguenza, il Direttore perde definitivamente la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Peculato per omesso versamento: il ritardo che costa la condanna
Il Concessionario di una ricevitoria del lotto è stato condannato per il reato di peculato per omesso versamento per non aver trasferito allo Stato circa ventiquattromila euro di giocate. La difesa chiedeva di riqualificare il fatto come semplice ritardo sanzionabile in via amministrativa, evidenziando che il denaro era stato restituito dopo un anno. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che trattenere il denaro pubblico per un anno dopo la cessazione dell'attività e senza alcuna giustificazione dimostra la volontà di comportarsi come proprietario esclusivo delle somme. Questo comportamento configura il reato più grave di peculato e non un mero ritardo contabile.
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Appello incidentale del pubblico ministero: no a rincari di pena
Un'infermiera si appropriava di farmaci e tamponi Covid-19 dall'ospedale in cui lavorava, mentre il suo complice li usava per eseguire test abusivi rilasciando falsi certificati. Condannati in primo grado con rito abbreviato, la Corte d'appello aumentava la pena dell'infermiera accogliendo l'appello incidentale del pubblico ministero. La Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che l'appello incidentale del pubblico ministero non è ammesso contro una sentenza di condanna emessa in giudizio abbreviato, poiché il pubblico ministero non ha il potere di proporre l'appello principale. Di conseguenza, la pena dell'infermiera è stata ridotta a quella originaria di due anni di reclusione, mentre il ricorso del complice è stato dichiarato inammissibile.
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Peculato del custode giudiziario: reato se trattiene il bene
Un custode giudiziario, nominato per un autocarro sottoposto a sequestro preventivo, si è rifiutato di restituire il veicolo alla società di leasing proprietaria dopo il provvedimento di dissequestro. L'uomo ha ignorato i solleciti della polizia e ha avviato azioni legali pretestuose per trattenere il mezzo, restituito solo grazie all'intervento di un'agenzia privata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando la condanna a tre anni di reclusione. I giudici hanno stabilito che il rifiuto di riconsegnare il bene da parte del custode configura il reato di peculato del custode giudiziario (art. 314 c.p.) e non la meno grave ipotesi di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, poiché il custode ha compiuto un vero e proprio atto di appropriazione del bene di cui aveva la disponibilità per ragioni d'ufficio.
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Appropriazione indebita: dipendenti assolti grazie al dubbio
Tre dipendenti di un'azienda di raccolta scommesse erano stati condannati per peculato in concorso con il datore di lavoro, accusati di essersi appropriati di incassi destinati a un concessionario pubblico. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori: non potevano conoscere la qualifica pubblica del datore di lavoro, definita solo da una successiva sentenza. Di conseguenza, il fatto è stato riqualificato nel reato comune di appropriazione indebita. Poiché tale reato era già estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado, la Suprema Corte ha annullato la condanna senza rinvio e ha revocato tutti i risarcimenti civili precedentemente disposti.
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Peculato dell’amministratore: condanna sì, ma confisca da ridurre
Un amministratore di una società pubblica in house si è appropriato di oltre 61.000 euro falsificando i documenti bancari per nascondere i prelievi. La Corte d'Appello ha qualificato il fatto come reato di peculato, condannandolo a tre anni di reclusione e disponendo la confisca dell'intera somma. La Cassazione ha confermato la responsabilità per il reato di peculato dell'amministratore, poiché la gestione di una società pubblica equivale a un pubblico servizio. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso sulla quantificazione della pena e sulla confisca: la Corte d'Appello non ha motivato adeguatamente l'aumento di pena per la continuazione e ha ignorato i rimborsi già effettuati dall'imputato. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente alla pena e alla confisca, con rinvio per un nuovo calcolo favorevole all'imputato.
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Concordato in appello: lo sconto di pena non si applica due volte
L'Imputato, condannato in primo grado per peculato con rito abbreviato, ha proposto un concordato in appello per unire la condanna in continuazione con una precedente sentenza definitiva. Le parti hanno concordato un aumento di pena di sei mesi. Successivamente, L'Imputato ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che su tale aumento non fosse stata applicata la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che l'accordo di concordato in appello per sei mesi di reclusione includeva già lo sconto di un terzo calcolato su una base di nove mesi. Di conseguenza, la pena applicata è legittima e L'Imputato deve pagare le spese processuali.
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Prescrizione del reato: poliziotto assolto per vecchi pass
Un agente della polizia municipale viene condannato per peculato per essersi appropriato di tre vecchi pass per disabili e di un timbro comunale, rinvenuti nella sua abitazione nel 2014. L'imputato ricorre in Cassazione eccependo, tra i vari motivi, l'avvenuta prescrizione del reato. La Suprema Corte accoglie il ricorso, rilevando che l'appropriazione dei beni risale in realtà agli anni 2010-2011. Applicando il principio del favor rei, il momento del reato viene retrodatato, determinando il superamento del termine massimo di dodici anni e mezzo. Di conseguenza, la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando la prescrizione del reato.
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Insinuazione al passivo per credito simulato: la condanna
Un avvocato e il suo cliente, un creditore, hanno richiesto di partecipare alla divisione dei beni di una società fallita presentando titoli di credito già interamente incassati in Svizzera tramite una transazione privata. La Corte di Cassazione ha confermato la loro responsabilità penale. Ha stabilito che presentare crediti già estinti costituisce il reato di insinuazione al passivo per credito simulato. Inoltre, i giudici hanno riqualificato l'iniziale accusa di peculato in truffa aggravata. Questo perché l'inganno ai danni del curatore fallimentare ha permesso di ottenere denaro non ancora posseduto dai colpevoli. La sentenza è stata annullata solo per ricalcolare la pena alla luce della nuova qualificazione del reato.
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Peculato d’uso: fare la spesa con l’auto pubblica costa caro
Un dipendente pubblico, incaricato di verificare il servizio di nettezza urbana, ha utilizzato l'auto di servizio per scopi personali. L'uomo si è recato in un altro comune per fare acquisti e sbrigare commissioni private, sottraendo il veicolo per un lungo periodo. Accusato del reato di peculato d'uso, il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua condotta fosse priva di reale gravità (inoffensiva). La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che l'uso personale dell'auto di servizio integra il reato, respingendo la tesi difensiva. Di conseguenza, il dipendente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato di peculato: fondi pubblici usati per affari privati
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il Reato di peculato e corruzione nei confronti dell'ex Presidente di un Consorzio di bonifica. L'imputato aveva utilizzato i fondi dell'ente pubblico per pagare onorari gonfiati a un notaio compiacente e per acquistare azioni personali. Inoltre, aveva affidato incarichi al professionista senza gara d'appalto, ricevendone in cambio prestazioni notarili personali gratuite. La difesa sosteneva che il Consorzio fosse un ente privato e che i fatti costituissero una semplice truffa. La Suprema Corte ha rigettato la tesi, chiarendo che i consorzi di bonifica sono enti pubblici e che il loro presidente è un pubblico ufficiale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la condanna a due anni e dieci mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni.
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Reato di peculato: l’autista condannato per i buoni benzina
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un autista giudiziario per il reato di peculato e falso. L'uomo, incaricato di gestire i buoni carburante della Procura, si era appropriato di un ingente quantitativo di buoni benzina per un valore di migliaia di euro, falsificando le firme dei colleghi e i registri di consumo delle auto di servizio. La difesa ha contestato l'utilizzo di dichiarazioni rese durante un'indagine interna e ha richiesto una perizia contabile. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che le verifiche interne non richiedono le garanzie delle ispezioni di polizia e che la perizia è un mezzo di prova neutro non obbligatorio. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Giudizio abbreviato: lo sconto negato annulla la condanna
Un dipendente, accusato di molteplici episodi di peculato, è stato condannato in appello dopo aver scelto il rito del giudizio abbreviato. La Corte di appello ha rideterminato la pena ma ha commesso un grave errore procedurale, omettendo di applicare lo sconto di un terzo previsto per il giudizio abbreviato e confermando l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, dichiarando prescritti numerosi reati a causa del tempo trascorso e annullando la sentenza con rinvio per ricalcolare correttamente la pena principale e quella accessoria.
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