La Corte di Cassazione conferma la legittimità di un licenziamento disciplinare basato su prove presuntive. Il caso riguarda una dipendente di un'azienda di servizi postali, licenziata dopo il ritrovamento di numerosa corrispondenza sottratta presso le sue abitazioni. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso della lavoratrice, stabilendo che la valutazione del giudice di merito, basata su indizi gravi, precisi e concordanti, non è sindacabile in sede di legittimità. Viene ribadito che l'archiviazione penale per motivi procedurali non inficia il giudizio civile.
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