Un imputato, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, impugna il rigetto della richiesta di revoca della custodia in carcere. Sostiene che il tempo trascorso e la riqualificazione del reato abbiano attenuato le esigenze cautelari. Tuttavia, prima della decisione della Cassazione, viene scarcerato per effetto di un'altra sentenza. La Suprema Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso cautelare. Nonostante la sopravvenuta carenza di interesse legata all'avvenuta liberazione, i giudici stabiliscono che la genericità originaria dell'impugnazione prevale. Poiché il ricorso era fin dall'inizio privo di un reale confronto con le motivazioni del giudice precedente, l'imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria, applicando il rigoroso principio di soccombenza per colpa nella determinazione della causa di invalidità dell'atto.
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