La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un detenuto che contestava la permanenza in carcere nonostante fosse stato disposto il suo trasferimento in una REMS. Durante la pendenza del ricorso, il trasferimento è stato effettivamente eseguito, determinando una carenza di interesse sopravvenuta. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ma ha precisato che, non essendo l'inammissibilità imputabile al ricorrente, non sussiste l'obbligo di pagamento delle spese processuali o della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
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