I Condomini avevano impugnato una decisione del Tribunale riguardante l'inammissibilità della riassunzione di un giudizio estinto per inattività. Tuttavia, prima che la Corte di Cassazione decidesse sul merito, le parti hanno raggiunto un accordo amichevole per risolvere la controversia. Di conseguenza, il difensore dei ricorrenti ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha preso atto di questa volontà e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Trattandosi di una rinuncia al ricorso, i ricorrenti non sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, poiché le controparti non si erano costituite, e sono stati esentati dal versamento del raddoppio del contributo unificato.
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