Una contribuente richiede il rimborso IRPEF basato sul "bonus rientro cervelli" dopo aver studiato in Austria. L'Agenzia delle Entrate nega il beneficio sostenendo che la vicinanza geografica non costituisse un vero espatrio. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della contribuente, stabilendo che la normativa non pone limiti di distanza. L'agevolazione si basa su requisiti oggettivi di residenza e studio all'estero, e la finalità della legge è incentivare il ritorno di capitale umano in Italia, indipendentemente dal paese di provenienza.
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