La Corte di Cassazione chiarisce l'inefficacia del decreto ingiuntivo fallimento. Se il debitore fallisce mentre è pendente un'opposizione al decreto, quest'ultimo diventa inopponibile alla massa dei creditori, così come l'ipoteca giudiziale su di esso fondata. L'ordinanza sottolinea che la mancata riassunzione del giudizio da parte del curatore non sana questa inefficacia, confermando un principio consolidato a tutela della par condicio creditorum.
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