Il Tribunale del Riesame applicava all'Imputato la misura del divieto di dimora per presunti reati di caporalato. L'Imputato proponeva ricorso per Cassazione. Nel frattempo, il Giudice dell'Udienza Preliminare condannava l'Imputato con rito abbreviato a un anno e sei mesi di reclusione, concedendo però il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. I giudici hanno stabilito che la condanna con pena sospesa comporta l'immediata perdita di efficacia della misura cautelare, sia essa custodiale o meno. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato la formale perdita di efficacia della misura cautelare applicata all'Imputato, condannandolo tuttavia al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso.
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