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Art. 306 Codice di Procedura Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 306 Codice di Procedura Penale

Proroga della custodia cautelare nulla se la difesa è esclusa
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Roma che aveva disposto la proroga della custodia cautelare agli arresti domiciliari per un cittadino straniero in attesa di estradizione. I giudici di secondo grado avevano prolungato la misura senza attivare alcuna forma di confronto con la difesa. La Suprema Corte ha stabilito che, anche nelle procedure estradizionali, la proroga della custodia cautelare richiede obbligatoriamente un contraddittorio effettivo con l'indagato, attuabile anche in forma scritta. Di conseguenza, l'estensione della misura è stata dichiarata nulla e il cittadino straniero è stato immediatamente rimesso in libertà, essendo ormai scaduti i termini massimi originari di custodia.
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Contestazione a catena: guida ai termini di custodia
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un operatore portuale accusato di traffico internazionale di stupefacenti, il quale invocava la contestazione a catena per ottenere la retrodatazione dei termini di custodia cautelare. La difesa sosteneva che i fatti contestati nella seconda ordinanza fossero già noti e connessi a un precedente provvedimento. Tuttavia, la Suprema Corte ha confermato che non sussisteva un legame di connessione tra i reati, poiché riferibili a contesti criminali differenti, e che l'identificazione del soggetto era avvenuta solo successivamente tramite l'analisi di chat criptate.
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Gravi indizi di colpevolezza: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2670/2026, ha rigettato il ricorso di un indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere. La Corte ha chiarito la nozione di gravi indizi di colpevolezza, specificando che per le misure cautelari è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità, non la certezza richiesta per la condanna. Inoltre, ha precisato che eventuali vizi procedurali successivi all'emissione della misura, come la mancata rinnovazione dell'interrogatorio, devono essere fatti valere con istanza di revoca e non con il riesame, che valuta solo la legittimità originaria del provvedimento.
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