La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'Azienda Sanitaria contro una struttura privata, confermando la validità della produzione documentale avvenuta entro i termini stabiliti. La Corte ha sottolineato che il timbro del cancelliere sul fascicolo, attestante la data di deposito, costituisce un atto pubblico la cui veridicità può essere contestata solo tramite querela di falso. Di conseguenza, la semplice contestazione della controparte non è sufficiente a rendere i documenti inammissibili. La sentenza chiarisce anche la differenza tra limitazione della domanda e rinuncia agli atti.
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