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Art. 303 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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Altri anni per Art. 303 Codice di Procedura Penale

Sospensione termini custodia cautelare: negata la scarcerazione
Il Detenuto ha richiesto la scarcerazione sostenendo che i termini massimi della sua custodia in carcere fossero scaduti il 12 aprile 2021. Egli riteneva inapplicabile al suo caso la normativa emergenziale sul Covid-19. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la sospensione termini custodia cautelare prevista durante la pandemia si applica anche ai procedimenti in cui la scadenza finale cadeva oltre l'11 novembre 2020. Di conseguenza, il periodo di custodia è stato legittimamente prolungato per via della sospensione ex lege dal 9 marzo all'11 maggio 2020. Il ricorrente resta quindi in carcere e deve pagare le spese processuali.
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Custodia cautelare all’estero: estradizione e termini sospesi
L'Imputato, arrestato in Brasile su mandato italiano per reati di droga, ha richiesto la scarcerazione sostenendo il decorso dei termini massimi di carcerazione preventiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la custodia cautelare all'estero in attesa di estradizione comporta la sospensione automatica dei termini di custodia per legittimo impedimento a comparire. La Corte ha chiarito che tale sospensione opera direttamente per legge, senza necessità di un formale provvedimento discrezionale del giudice, che avrebbe solo natura dichiarativa. Di conseguenza, i termini non sono scaduti e la misura cautelare resta pienamente efficace.
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Sospensione dei termini di custodia cautelare: la guida
L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro il rigetto della richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare. La difesa sosteneva che la sospensione dei termini per la complessità del processo dovesse limitarsi ai soli giorni di effettiva udienza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la condanna principale è diventata definitiva, facendo cessare la misura cautelare. La Corte ha comunque ribadito che la sospensione dei termini di custodia cautelare per complessità del dibattimento si applica all'intero periodo del giudizio e non solo ai giorni di udienza.
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Contestazione a catena: no alla retrodatazione senza novità
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato che chiedeva la retrodatazione dei termini di custodia cautelare per il reato di associazione mafiosa. L'indagato sosteneva l'applicabilità della contestazione a catena rispetto a una precedente misura per omicidio. Tuttavia, i giudici hanno confermato la formazione del giudicato cautelare sulla questione. La richiesta era già stata respinta in precedenza poiché la condotta associativa era considerata perdurante, escludendo il requisito dell'anteriorità temporale dei fatti. Inoltre, il mutamento giurisprudenziale invocato dall'indagato come elemento di novità era in realtà precedente alla prima decisione. Di conseguenza, la Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Contestazione a catena: no alla scarcerazione del mafioso
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Partecipe contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa e tentata estorsione. La difesa lamentava l'esistenza di una contestazione a catena con un precedente procedimento per traffico di stupefacenti, chiedendo la retrodatazione dei termini di custodia. I giudici hanno escluso tale ipotesi, evidenziando l'autonomia delle indagini e l'assenza di connessione qualificata tra i fatti. Inoltre, la Corte ha confermato la gravità degli indizi di colpevolezza relativi alla partecipazione attiva del ricorrente al sodalizio criminale e al tentativo di estorsione ai danni di un commerciante locale, documentati da intercettazioni telefoniche e ambientali. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato infondato, confermando la misura cautelare.
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Custodia cautelare: la condanna ridotta non cancella il passato
L'Imputato, originariamente accusato di reati di droga aggravati dal metodo mafioso, ha subito la misura degli arresti domiciliari. Successivamente, la sentenza di primo grado lo ha condannato escludendo l'aggravante mafiosa. L'Imputato ha quindi richiesto la scarcerazione, sostenendo che l'esclusione dell'aggravante riducesse retroattivamente i termini massimi della custodia cautelare per la fase di primo grado ormai conclusa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la modifica favorevole della qualificazione giuridica del fatto non opera in modo retroattivo sui termini di custodia cautelare della fase già esaurita. Di conseguenza, l'Imputato rimane soggetto alla misura cautelare e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Custodia cautelare e presunto atto abnorme: ricorso respinto
L'Imputato, sottoposto a custodia cautelare per associazione mafiosa, ha richiesto la scarcerazione sostenendo che il termine massimo di detenzione fosse scaduto. Secondo la difesa, il decreto di rinvio a giudizio era nullo poiché il giudice aveva corretto un'omissione formale in un foglio riepilogativo tramite la procedura di correzione di errore materiale. La difesa riteneva tale correzione un atto abnorme. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la correzione di un refuso materiale, ampiamente documentato nei verbali d'udienza, rientra nei legittimi poteri del giudice e non costituisce un atto abnorme, in quanto non estraneo all'ordinamento né causa di blocco del processo. L'Imputato resta quindi in carcere e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Misure di prevenzione patrimoniali: sequestro salvo e ricorso ko
Il Ricorrente ha impugnato il provvedimento di sequestro dei suoi beni, sostenendo che il termine per disporre la confisca fosse scaduto. Secondo la tesi difensiva, la sospensione del procedimento dovuta alla ricusazione del giudice avrebbe dovuto rispettare i limiti massimi previsti per la custodia cautelare in carcere. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, la sospensione del termine per la confisca durante un sub-procedimento di ricusazione non incontra i limiti temporali massimi previsti per la libertà personale. Di conseguenza, il sequestro resta valido e il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione dei termini di custodia cautelare: ricorso inutile
L'Imputato ha proposto ricorso contro la decisione del Tribunale del Riesame che confermava la sospensione dei termini di custodia cautelare per la complessità del processo di primo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Infatti, il processo di primo grado si è concluso con rito abbreviato entro i termini ordinari di nove mesi. Di conseguenza, la sospensione non ha prodotto alcun effetto pratico negativo sulla libertà dell'imputato, rendendo inutile qualsiasi pronuncia di annullamento. La Corte ha inoltre confermato che, anche nel merito, la sospensione era giustificata dalla complessità delle indagini per reati associativi e omicidio aggravato. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sospensione dei termini di custodia cautelare: calcolo e limiti
Il Ricorrente, sottoposto a custodia in carcere, ha impugnato l'ordinanza che disponeva la sospensione dei termini di custodia cautelare. La difesa sosteneva che il provvedimento fosse tardivo, poiché emesso il giorno stesso della scadenza dei termini, e illegittimo, in quanto adottato nella fase degli atti preliminari al giudizio d'appello. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il giorno di scadenza termina alle ore 24:00, rendendo tempestivo il provvedimento adottato alle 17:05. Inoltre, la sospensione dei termini di custodia cautelare può essere legittimamente disposta anche durante la fase degli atti preliminari, non appena il giudice d'appello riceve gli atti e rileva la particolare complessità del processo.
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Termini di custodia cautelare: l’atto nullo salva la carcerazione
L'Imputato, accusato di omicidio e altri gravi reati, ha contestato la legittimità della sua carcerazione. La difesa sosteneva che la nullità del decreto che dispone il giudizio, dichiarata dal tribunale, avesse annullato retroattivamente il passaggio di fase processuale, facendo scadere i termini di custodia cautelare. La Corte di Cassazione ha invece respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che anche un atto nullo produce l'effetto storico di far avanzare il processo. Di conseguenza, la successiva regressione alle indagini preliminari fa decorrere nuovamente i termini di custodia cautelare, entro il limite del doppio del termine originario. La misura cautelare resta quindi pienamente efficace.
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Termini di custodia cautelare: l’atto nullo non libera l’indagato
Un indagato per gravi reati, tra cui omicidio e sfruttamento del lavoro, viene sottoposto a custodia in carcere. Successivamente, il decreto che dispone il giudizio viene dichiarato nullo perché il Pubblico Ministero non ha effettuato l'interrogatorio richiesto. Il procedimento regredisce così alla fase delle indagini. La difesa sostiene che, a causa della nullità dell'atto, i termini di custodia cautelare siano scaduti, determinando la scarcerazione. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, stabilendo che anche un atto nullo produce l'effetto storico di far passare il processo alla fase successiva. Di conseguenza, la successiva regressione fa decorrere nuovamente i termini di custodia cautelare da principio, entro il limite del doppio del termine di fase. L'imputato resta quindi in carcere.
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Custodia cautelare: la condanna definitiva cancella i termini
L'Imputato, condannato per associazione di tipo mafioso, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che negava la sua scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Durante la pendenza del ricorso in Cassazione, la sentenza di condanna a otto anni e otto mesi di reclusione è diventata irrevocabile. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Quando la condanna diventa definitiva, infatti, inizia la fase esecutiva della pena, rendendo irrilevante qualsiasi questione sulla durata della custodia cautelare subita in precedenza.
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Contestazione a catena: il reato continua e il carcere resta
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato contro l'ordinanza che negava la retrodatazione della custodia in carcere per il reato di associazione mafiosa. La difesa invocava l'istituto della contestazione a catena, sostenendo che i fatti contestati nel secondo provvedimento fossero antecedenti alla prima carcerazione. I giudici hanno chiarito che la contestazione a catena non si applica se la condotta criminosa permanente è proseguita anche dopo l'esecuzione della prima misura cautelare. Inoltre, il principio del ne bis in idem non impedisce un secondo processo per la prosecuzione dell'attività associativa in un periodo successivo rispetto a quello già giudicato. Di conseguenza, L'Imputato rimane in carcere e deve pagare le spese processuali.
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Contestazioni a catena: no alla retrodatazione dei termini
L'Indagato impugna l'ordinanza che ha respinto la richiesta di retrodatazione dei termini di custodia cautelare per un omicidio rispetto a una precedente misura per associazione mafiosa. La Cassazione rigetta il ricorso, escludendo l'applicazione del principio delle contestazioni a catena. I giudici chiariscono che la retrodatazione non opera se, al momento della prima richiesta cautelare, il Pubblico Ministero non disponeva ancora degli elementi sufficienti per contestare il secondo reato, giunti solo successivamente con nuove informative e dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Di conseguenza, l'indagato perde il ricorso e resta in carcere, dovendo pagare le spese processuali.
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Sospensione termini custodia cautelare: nessun rilascio
Un indagato per omicidio volontario ha chiesto la scarcerazione sostenendo la scadenza dei termini di custodia cautelare durante le indagini preliminari. La difesa riteneva inapplicabile la sospensione dei termini legata all'emergenza sanitaria Covid-19. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la sospensione termini custodia cautelare opera anche nella fase delle indagini se in quel periodo pendeva un termine processuale, come quello per la fissazione dell'incidente probatorio. Di conseguenza, i termini non sono scaduti e l'indagato rimane in carcere.
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Custodia cautelare: scarcerazione immediata senza calcolo recidiva
L'Imputato, accusato di tentato omicidio, ha chiesto la scarcerazione per la scadenza dei termini della custodia cautelare. Il Tribunale ha respinto la richiesta calcolando nel termine massimo sia l'aumento per la recidiva sia la sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato. I giudici hanno chiarito che la recidiva non deve essere conteggiata per stabilire la durata massima della misura cautelare. Inoltre, la sospensione straordinaria per la pandemia non si applica in automatico, ma solo se nel periodo di blocco vi erano effettivi atti da compiere. Di conseguenza, i termini erano gia scaduti. La Cassazione ha annullato l'ordinanza senza rinvio, ordinando l'immediata liberazione dell'Imputato.
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Sospensione termini custodia cautelare: arresti ancora validi
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un indagato per tentato omicidio, confermando la validita della sua custodia cautelare agli arresti domiciliari. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la fine della misura per scadenza dei termini, ma il Tribunale del Riesame ha ribaltato la decisione. La Cassazione ha chiarito che, durante l'emergenza sanitaria, la sospensione termini custodia cautelare prevista dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) si applica automaticamente anche nella fase delle indagini preliminari. Per evitare tale sospensione e far correre i termini, la difesa avrebbe dovuto presentare una formale e specifica richiesta di procedere al Pubblico Ministero, titolare delle indagini. Non avendolo fatto, i termini di custodia sono rimasti congelati e non sono scaduti.
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